Focus: Termini di accertamento: nessun brindisi con la chiusura dell’anno 2021.
Con la chiusura dell’anno d’imposta 2021 non è possibile, a differenza degli anni passati, festeggiare lo scadere dei termini di accertamento relativi a precedenti annualità.
Invero, con la chiusura dell’anno 2021, non scade sostanzialmente alcun termine, e ciò per effetto di diversi provvedimenti, alcuni dei quali emessi a fonte dell’emergenza epidemiologica in corso.
Periodo d’imposta 2015
I termini di accertamento per l’anno 2015 sarebbero scaduti, in assenza di fattispecie penalmente rilevanti:
• il 31/12/2020 in caso di dichiarazione (dei redditi, IRAP o IVA) regolarmente presentata;
• il 31/12/2021 in caso di dichiarazione (dei redditi, IRAP o IVA) omessa.
Senonché, per effetto di quanto disposto dall’art. 157 del D.L. n. 34/2020, intervenuto proprio a ragione dell’emergenza epidemiologica Covid-19, gli avvisi di accertamento relativi all’anno 2015, se emessi dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro il 31/12/2020, potranno essere notificati entro il 28/02/2022 in presenza di dichiarazione regolarmente presentata.
In caso di dichiarazione omessa, invece, il termine di notifica sarebbe scaduto lo scorso 31/12/2021; tuttavia, anche in questo caso per effetto di una norma connessa all’emergenza epidemiologica, e cioè l’art.67, co. 1 del D.L. n. 18/2021, i termini sono stati prorogati di 85 giorni, e pertanto scadranno il 26/03/2022.
Periodi d’imposta dal 2016 in avanti
Per i periodi d’imposta dal 2016 in avanti, i termini di decadenza sono quelli del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, oppure del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (non vi è più alcun raddoppio dei termini per fattispecie penalmente rilevanti).
Pertanto per il periodo d’imposta 2016 i termini di accertamento scadono:
• il 31/12/2022 in caso di dichiarazione (dei redditi, IRAP o IVA) regolarmente presentata;
• il 31/12/2024 in caso di dichiarazione (dei redditi, IRAP o IVA) omessa.
Tuttavia, per gli anni dal 2016 al 2018, entrerà anche in questo caso in gioco la proroga degli 85 giorni già descritta poc’anzi, e dunque i termini di accertamento scadranno nel mese di marzo dell’anno successivo.
Insomma, come si è detto in premessa, c’è poco da festeggiare.