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20 Giugno 2023

Prorogato al 20 luglio il termine di versamento del saldo 2022 e I’acconto 2023 per i soggetti ISA e forfettari

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, mediante il comunicato stampa n. 98 del 14/06 u.s. ha reso noto che per il tramite di “una prossima disposizione normativa” verrà prorogato dal 30 giugno al 20 luglio 2023 il termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario o dei c.d. “minimi”.

Viene invece confermata la scadenza del 31 luglio 2023 per il versamento con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

  1. A) Ambito soggettivo

I contribuenti interessati dalla proroga sono i professionisti e le imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA); analogamente agli scorsi anni, deve quindi ritenersi applicabile ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).

Possono beneficiare della proroga in esame anche i contribuenti che:

  • applicano il regime forfettario di cui all’art. 1, co. 54-89 della L. 190/2014;
  • applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile;
  • lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, co. 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
  • presentano altre cause di esclusione dagli ISA.

Ovviamente la proroga si estende anche ai soggetti che:

  • partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli ISA;
  • devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Sono esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari.

  1. B) Ambito oggettivo

La proroga in questione riguarda i versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, ovvero:

  • il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP;
  • il saldo 2022 dell’addizionale regionale IRPEF;
  • il saldo 2022 e l’eventuale acconto 2023 dell’addizionale comunale IRPEF;
  • il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 della “cedolare secca sulle locazioni”, dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai contribuenti forfettari e dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. “contribuenti minimi”;
  • le altre imposte sostitutive o addizionali (es. la c.d. “tassa etica”) che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
  • il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto 2023 dell’IVIE e/o dell’IVAFE;
  • l’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati, per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.

La proroga al 20 luglio 2023 si estende anche al versamento del saldo IVA 2022, qualora non sia stato effettuato entro l’ordinaria scadenza del 16 marzo scorso, con le previste maggiorazioni dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario e fino al 30 giugno, fermo restando il versamento entro il 31 luglio con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% calcolata anche sulle precedenti.

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