Focus: Indennità una tantum per lavoratori dipendenti, autonomi e professionisti.
Si riassumono di seguito le principali informazioni delle indennità una tantum previste dal D.L. n. 50/2022 a favore di lavoratori dipendenti, autonomi e professionisti.
1) Indennità una tantum per lavoratori dipendenti
L’art. 31 del D.L. n. 50/2022 riconosce ai lavoratori dipendenti un'indennità una tantum di Euro 200 per il mese di luglio 2022.
L'indennità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti:
- non titolari dei trattamenti previsti dall’art. 32, co. 1-18, del D.L. n. 50/2022;
- beneficiari dell'esonero contributivo dello 0,8% di cui all’art. 1, co. 128 della L. 234/2021, nel primo quadrimestre dell'anno 2022 per almeno una mensilità.
Tale indennità:
- spetta ai dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui essi siano titolari di più rapporti di lavoro;
- non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali;
- non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.
Con riferimento alle modalità di erogazione, l'indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 32, co. 1-18 del DL 50/2022.
2) Indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti
L’art. 33 del D.L. 50/2022 sopracitato istituisce un apposito Fondo destinato a finanziare il riconoscimento - in via eccezionale - di un'indennità una tantum per l'anno 2022 a favore di:
- lavoratori autonomi e professionisti iscritti all'INPS;
- professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 30.6.94 n. 509 e D.Lgs. 10.2.96 n. 103.
Al fine di accedere a tale indennità, i lavoratori autonomi e i professionisti:
- non devono aver fruito dell'indennità di cui agli artt. 31 (indennità per lavoratori dipendenti) e 32 (indennità per pensionati e altri categorie) del D.L. 50/22;
- devono aver percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all'importo che verrà fissato con apposito decreto attuativo.
I criteri e le modalità per la concessione di tale indennità saranno stabiliti con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.
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