Focus: "INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI"
Nella Gazzetta Ufficiale n. 224 dello scorso 24/09/2022 è stato pubblicato il DM 19/08/2022, attuativo dell’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e professionisti prevista dall’art. 33 del DL 50/2022 mediante istituzione di apposito Fondo.
Tale indennità, fissata dal decreto sopracitato nella misura pari a Euro 200, spetta a:
·
lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni INPS (trattasi ad esempio di artigiani, commercianti, lavoratori agricoli autonomi, professionisti iscritti alla Gestione separata);
·
professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 509/94 e al D.Lgs. 103/96 (ad esempio, dottori commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, ecc.).
Ai fini del diritto all’indennità una tantum, il decreto stabilisce che i suddetti soggetti devono:
· aver percepito, nel periodo d’imposta 2021, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro;
· essere già iscritti alle gestioni sopra indicate alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del DL 50/2022) e avere partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data;
· aver effettuato, entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020 (tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro il 18 maggio 2022).
Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum di Euro 200 è necessaria la presentazione di una
domanda all’INPS o alla Cassa di appartenenza, secondo i termini, le modalità e lo schema predisposto dai singoli enti.
Le procedure per la presentazione delle domande per i professionisti con cassa dovrebbero essere pronte trascorsi due giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, e dunque
dalle ore 12.00 di oggi 26/09/2022, mentre la
data ultima per inoltrare l’istanza potrebbe essere quella del 30 novembre 2022.
Sulla questione non è ancora intervenuto l’INPS, da cui si attende una circolare con le indicazioni di carattere normativo e le istruzioni operative per la presentazione delle domande.
Sempre con riferimento alle domande, il decreto si limita a specificare che l’stanza debba essere corredata da:
· una dichiarazione del lavoratore, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 nella quale dichiari sotto la propria responsabilità anche il possesso dei requisiti di accesso (ovverosia di essere lavoratore autonomo o libero professionista non titolare di pensione, di non essere percettore delle prestazioni ai sensi degli artt. 31 e 32 del D.L. 50/2022, di avere un reddito complessivo nel 2021 non superiore a 35.000 euro, di avere l’iscrizione al 18 maggio 2022 alle citate gestioni e di non aver presentato domanda ad altra forma di previdenza obbligatoria);
· una copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;
· le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
L’INPS e le casse di previdenza procederanno all’erogazione dell’indennità una tantum di 200 euro
in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte e provvederanno al monitoraggio del limite di spesa (600 milioni di euro, di cui 95,6 milioni di euro destinata ai professionisti con cassa) comunicando i risultati delle domande presentate e ammesse al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Se dal monitoraggio dovessero emergere scostamenti rispetto al limite di spesa, il Ministero del Lavoro renderebbe immediata comunicazione all’INPS e alle casse sulle risorse residue affinché non siano adottati altri provvedimenti concessori.
Appare opportuno, da ultimo, segnalare che l’art. 20 del D.M. 144/2022 prevede un
incremento di Euro 150 dell’indennità una tantum ex art. 33 del DL 50/2022. Tuttavia,
tale incremento è riconoscibile solo ai lavoratori autonomi e professionisti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
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