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03 Ottobre 2023

Entro il prossimo 15 novembre è possibile rivalutare il costo delle partecipazioni: imposizione fiscale ridotta oltre il 30%

Il prossimo 15/11 scade il termine ultimo entro il quale è possibile rideterminare il costo delle partecipazioni (quotate e non quotate) possedute alla data dell’1.1.2023.

L’opportunità offerta dalla presente misura agevolativa permette al contribuente che intende cedere una partecipazione di ottenere un importante risparmio fiscale; consideriamo un soggetto privato che detiene una partecipazione a cui corrisponde un costo di 100 (dato dal capitale sottoscritto in sede di costituzione della società ovvero dal prezzo di acquisto della partecipazione) e che intende


cederla per un corrispettivo di 1.000, si avrà che:

- in assenza di rivalutazione, la plusvalenza generata dalla cessione, pari a 900, sarà tassata con l’aliquota del 26% cui corrisponde una imposta sostitutiva di 234;

- in presenza di rivalutazione, il contribuente può rivalutare il costo portandolo da 100 a 1.000, pagando una imposta sostitutiva di 160, pari al 16% del nuovo valore attribuito alla partecipazione; a fronte di tale rivalutazione non consegue più alcuna plusvalenza ed l’imposizione fiscale ai fini delle imposte sui redditi si è ridotta del 31,6%.

 

Sotto il profilo soggettivo la rideterminazione del costo delle partecipazioni consente a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti (privi di stabile organizzazione in Italia) di rivalutare il costo delle partecipazioni (quotate e non quotate) possedute al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. c) e c-bis) del TUIR.

 

Ai fini della rivalutazione in oggetto, costituiscono partecipazioni rivalutabili:

- le partecipazioni rappresentate da titoli (azioni);

- le quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (quote di S.r.l. o di società di persone);

- i diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (es. diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili in azioni).

 

Si considerano quotate le partecipazioni negoziate all'AIM Italia o in altri sistemi multilaterali di negoziazione (circ. Agenzia delle Entrate 22.1.2021 n. 1 e 23.12.2020 n. 32). Inoltre, il regime in argomento può riguardare anche le partecipazioni in una società semplice o in una società estera.

 

Per avvalersi della rivalutazione per il 2023, occorre possedere la partecipazione alla data dell'1.1.2023.

Il perfezionamento dell'opzione è subordinato al versamento dell'imposta sostitutiva del 16% entro il 15.11.2023 e, per le partecipazioni non quotate, al giuramento della perizia di stima entro la medesima data.

 

Per la rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate occorrerà che entro il 15.11.2023:

- un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione alla data di riferimento;

- il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva del 16% per l'intero suo ammontare, ovvero (come si dirà infra) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

L'imposta sostitutiva si applica sull'intero valore risultante dalla perizia delle partecipazioni non quotate, e non quindi solo sull'incremento di valore attribuito.

 

Per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all'1.1.2023, la norma ammette la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022.

 

Viene ammessa l'opzione per il versamento rateale dell'imposta sostitutiva: a questi fini, le rate dovevano essere di pari importo.

Per le partecipazioni possedute all'1.1.2023, per il perfezionamento dell'opzione entro il 15.11.2023 deve essere versata solo la prima rata.

Le rate devono essere di pari importo e quelle successive alla prima:

- scadono, rispettivamente, il 15.11.2024 ed il 15.11.2025;

- devono essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 15.11.2023.

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