Focus: "Credito d’imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022"
Credito d’imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022.
In conseguenza della perdurante situazione di crisi causata dagli aumenti dei prezzi nel settore energetico, il Decreto Aiuti-bis (D.L. 115/2022) ha esteso l’applicazione dei crediti d’imposta energetici anche al terzo trimestre 2022, a favore delle imprese “energivore” o “non energivore”, pari rispettivamente al 25% e 15% per la componente energetica del terzo trimestre 2022 e a favore delle imprese “gasivore” o “non gasivore”, pari al 25% per la componente energetica del terzo trimestre 2022.
1)
Premessa
Invero, il Governo nell’ambito di una serie di recenti decreti susseguitisi nel tempo (D.L. 4/2022 - “Sostegni-ter”; D.L. 17/2022 - “Decreto Energia”; D.L. 21/2022 - “Decreto Ucraina”; D.L. 50/2022 - “Decreto Aiuti”), ha introdotto dei
crediti d’imposta alle imprese finalizzati a contenere i rincari nel costo dell’energia elettrica e del gas naturale nel 1° e nel 2° trimestre 2022.
Ora, con il “Decreto Aiuti-bis” (D.L. 115/2022), viene esteso il riconoscimento dei suddetti crediti d’imposta
anche per le spese sostenute nel terzo trimestre 2022.
L’Agenzia delle Entrate (cfr. Circolare n. 13/E del 2022, nota 7; cfr. anche Circolare n. 25/E del 2022, par. 3.6) ha delineato i tratti comuni ai crediti d’imposta in esame affermando che per il calcolo del credito spettante si applica il
principio di competenza (art. 109, co. 1 e 2 del TUIR), dovendosi dunque fare riferimento alla spesa effettivamente sostenuta ed utilizzata nell’ambito dell’impresa (energia “consegnata”).
Non rilevano, quindi i consumi “stimati” eventualmente fatturati in acconto ma rileva il solo
consumo effettivo indicato nelle fatture di conguaglio per il trimestre di riferimento. Si devono, inoltre, considerare esclusivamente le spese per l’acquisto della componente elettrica e del gas al netto di imposte ed eventuali sussidi e con esclusione dei costi accessori (spese di trasporto, coperture finanziarie, di stoccaggio, ecc.)
Le spese dovranno essere documentate tramite le relative fatture di acquisto.
Condizione per accedere ai presenti crediti d’imposta è che il prezzo di acquisto della componente energia, calcolato sulla base della media riferita al II trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un
incremento del costo superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre
dell’anno 2019.
2)
Imprese energivore.
In particolare, sono previsti i seguenti crediti d’imposta sulla componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata:
- 20% per il I trimestre 2022;
- 25% per il II e III trimestre 2022;
- 40% per i mesi di ottobre e novembre 2022.
Si qualificano come energivore le imprese che, contemporaneamente:
- rispettano i requisiti di cui all’art. 3 del D.M. 21/12/2017;
- sono iscritte all’elenco di cui all’art. 6, co. 1 del DM sopracitato (elenco CSEA per l’anno 2022).
3)
Imprese non energivore.
Sono previsti i seguenti crediti d’imposta:
- 15% per il II trimestre 2022;
- 15% per il terzo trimestre 2022;
- 30% per i mesi di ottobre e novembre 2022.
L’art. 2, co. 3-bis del D.L. n. 50/2022 ha disposto che ai fini della fruizione del credito d’imposta, ove l’impresa “non energivora” destinataria del contributo nei primi due trimestri dell’anno 2022 si fornisca di energia elettrica dallo stesso venditore da cui si forniva nel I trimestre 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato:
- il calcolo dell’incremento del costo della componente energetica;
- l’ammontare del credito spettante per il II/III trimestre 2022 ovvero per il periodo ottobre e novembre 2022.
Ciò significa che per il III trimestre 2022 la comunicazione dovrà essere richiesta al fornitore entro il 29/11/2022.
4)
Imprese gasivore.
Per le imprese “gasivore” sono previsti i seguenti crediti d’imposta:
- 10% per il I trimestre 2022;
- 25% per il II e III trimestre 2022;
- 40% per i mesi di ottobre e novembre 2022.
Si qualificano come imprese gasivore le imprese che, contemporaneamente:
- operano in uno dei settore di cui all’allegato 1 al D.M. 21/12/2021, n. 541 (estrazione di antracite, di petrolio grezzo, gas naturale, lavorazione conservazione di carne, ecc.);
- hanno consumato, nel I trimestre 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di cui all’art. 3, co. 1 del D.M. 541/2021, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
5)
Imprese non gasivore.
Sono previsti i seguenti crediti d’imposta:
- 25% per il II e III trimestre 2022;
- 40% per i mesi di ottobre e novembre 2022.
L’art. 2, co. 3-bis del D.L. n. 50/2022 ha disposto che ai fini della fruizione del credito d’imposta, ove l’impresa “non gasivora” destinataria del contributo nei primi due trimestri dell’anno 2022 si fornisca di energia elettrica dallo stesso venditore da cui si forniva nel I trimestre 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una
comunicazione nella quale è riportato:
- il calcolo dell’incremento del costo della componente energetica;
- l’ammontare del credito spettante per il II/III trimestre 2022 ovvero per il periodo ottobre e novembre 2022.
Ciò significa che per il III trimestre 2022 la comunicazione dovrà essere richiesta al fornitore entro il 29/11/2022.
6)
Limite de “minimis”.
L'art. 40-quater del DL 73/2022 convertito ha abrogato l'art. 2 co. 3-bis del DL 50/2022, che prevedeva il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime "de minimis".
Non è quindi più prevista alcuna disposizione che subordini i crediti d'imposta in esame al regime "de minimis".
7)
Modalità di utilizzo.
I crediti in esame possono essere:
- entro il 31/12/2022, se relativi al I e II trimestre 2022;
- entro il 31/3/2023, se relativi al III trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022;
- esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97;
- senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all'art. 34 della L. 388/2000.
I crediti d'imposta sono cedibili dalle imprese beneficiarie:
- entro il 31.12.2022 se relativi al I e II trimestre 2022 ovvero entro il 31/3/2023 se relativi al III trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022;
- solo per intero (l'utilizzo in compensazione tramite modello F24, da parte del beneficiario, non consente a quest'ultimo di effettuare la cessione di quel determinato credito);
- ad altri soggetti (inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari), senza facoltà di successiva cessione;
- con possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "qualificati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).
8)
Comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Entro il 16/2/2023, i beneficiari dei crediti d'imposta relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.
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Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.
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