Focus: Assegno per i figli a carico: l’importanza dell’ISEE per accedere in misura piena all’agevolazione.
Dal 1° gennaio 2022 è possibile richiedere all’INPS il c.d. “assegno unico e universale per i figli a carico”, un sostegno economico alle famiglie attribuito a tutti i nuclei famigliari con figli a carico.
L’introduzione di tale assegno è accompagna dal superamento di specifiche agevolazioni e prestazioni sociali. Resta il bonus “asilo nido”, che non assorbe e non limita gli importi dell’assegno unico e universale, mentre, tra le prestazioni sociali abrogate dall’1/1/2022, vi sono:
- premio alla nascita o per l’adozione del minore;
- assegno di natalità (c.d. “bonus bebè”).
Viene altresì disposta la cessazione delle detrazioni IRPEF per figli minori di 21 anni.
Venendo all’assegno unico, possono beneficiarne tutti i nuclei famigliari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (autonomi, dipendenti, disoccupati, pensionati, ecc.) per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e, per i nuovi nati, a decorrere dal 7° mese di gravidanza, mentre non vi sono limiti di età per i figli disabili.
La norma subordina il riconoscimento dell’assegno al possesso, da parte del richiedente, di una serie di requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, che devono permanere sia al momento di presentazione della domanda che durante tutto il periodo di fruizione del beneficio.
Tra questi requisiti non rientra il possesso di un ISEE valido, il quale non rappresenta un requisito obbligatorio per accedere all’assegno unico e universale, bensì rappresenta un elemento necessario al calcolo dell’importo spettante; quest’ultimo, infatti, varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli e dell’eventuale condizione di disabilità degli stessi.
La mancata presentazione dell’ISEE, pertanto, non preclude l’accesso al beneficio, ma ne determina l’erogazione nella misura minima prevista.
Viene fatta salva la presentazione dell’ISEE in un momento successivo.
In particolare, in assenza di ISEE al momento della presentazione della domanda, l’assegno spetta sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda. In caso di presentazione dell’ISEE successiva alla presentazione della domanda, ma comunque entro il 30 giugno, la prestazione sarà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo, mentre se l’ISEE sarà presentato dal 1° luglio, la prestazione sarà calcolata sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione dell’ISEE stesso.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.